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Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005 (Rv. 585084 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | Domanda di risarcimento del danno da circolazione di veicolo senza specificazione in ordine alle voci di danno - Domanda successiva alla formazione del giudicato proposta in relazione a voci di danno non considerate da tale giudicato - Preclusione - Precedente delimitazione dell'oggetto della domanda a determinate voci - Successiva azionabilità del diritto al risarcimento in relazione ad altre - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585084-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")

Nel caso in cui un soggetto, facendo valere il suo diritto al risarcimento del danno, chieda, senza alcuna specificazione o riserva, la condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma, l'azione comprende, per la sua genericità, tutto il credito esercitabile, sicché è da escludere che, dopo la formazione del giudicato al riguardo, il medesimo soggetto possa azionare di nuovo lo stesso diritto per ottenere il pagamento di altre somme in relazione a voci di danno non considerate da tale giudicato, come è invece consentito qualora il creditore abbia fin dal primo momento delimitato l'oggetto della sua domanda a determinate voci, restando in tal caso quelle ulteriori fuori dell'oggetto del primo giudizio, e del conseguente giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)