Sez. 3, Sentenza n. 2623 del 13/03/1987 (Rv. 451742 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI - PLURALITÀ DI RAPPORTI GIURIDICI DI CREDITO-DEBITO - CONFIGURABILITÀ - FACOLTÀ DEL CREDITORE DI SCEGLIERE IL CONDEBITORE SOLIDALE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - INCIDENZA DELLA GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA SUL PATRIMONIO DI CIASCUN COOBBLIGATO PER L'INTERO CREDITO - ATTI DI DIMINUZIONE DI DETTA GARANZIA COMPIUTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE REVOCATORIA DA PARTE DEL CREDITORE - SUFFICIENZA DEI PATRIMONI DEGLI ALTRI COOBBLIGATI A FORNIRE LA GARANZIA EX ART. 2740 COD. CIV. - IRRILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI - PLURALITÀ DI RAPPORTI GIURIDICI DI CREDITO-DEBITO - CONFIGURABILITÀ - FACOLTÀ DEL CREDITORE DI SCEGLIERE IL CONDEBITORE SOLIDALE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - INCIDENZA DELLA GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA SUL PATRIMONIO DI CIASCUN COOBBLIGATO PER L'INTERO CREDITO - ATTI DI DIMINUZIONE DI DETTA GARANZIA COMPIUTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE REVOCATORIA DA PARTE DEL CREDITORE - SUFFICIENZA DEI PATRIMONI DEGLI ALTRI COOBBLIGATI A FORNIRE LA GARANZIA EX ART. 2740 COD. CIV. - IRRILEVANZA.*
In ipotesi di più condebitori solidali verso un unico creditore si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 cod. civ., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. grava sul patrimoniale di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto qualora un condebitore solidale compia Atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio si da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'Azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 cod. civ. (Conf Cass 750/45).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)