Sez. 3, Sentenza n. 4721 del 29/08/1984 (Rv. 436618 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CALCOLO DELL'EQUO CANONE - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE - LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO AD USO ABITATIVO E DI AUTORIMESSA ALLO STESSO CONDUTTORE - DISCIPLINA EX ART. 13, LETT. B), DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CALCOLO DELL'EQUO CANONE - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE - LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO AD USO ABITATIVO E DI AUTORIMESSA ALLO STESSO CONDUTTORE - DISCIPLINA EX ART. 13, LETT. B), DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Nel caso di locazione di immobile urbano ad uso abitativo e di autorimessa allo stesso conduttore, deve ritenersi operante la disciplina ex art. 13, lett. B), della legge n. 392 del 1978 - secondo il quale nella Determinazione della superficie convenzionale per il calcolo dell'equo canone va considerato "il 50% della superficie delle autorimesse singole" - allorché le due unità immobiliari risultino in rapporto pertinenziale alla stregua dell'accertamento del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità se immune da vizi logici e da errori di diritto. (nella specie, il S.C. ha ritenuto correttamente dedotto dal giudice del merito il vincolo pertinenziale dall'unicità del contratto, a fronte degli autonomi e distinti rapporti di locazione posti in essere dallo stesso locatore, per appartamento ed autorimessa, con gli altri conduttori dello stabile).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)