Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006 (Rv. 590957 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Riforma totale o parziale della sentenza impugnata - Effetti - Caducazione della pronuncia sulle spese - Conseguenze - Nuovo regolamento delle spese - Obbligo del giudice - Determinazione - Con riferimento all'esito finale della lite.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
In base al principio fissato dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)