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Sez. 5, Sentenza n. 6617 del 23/03/2011 (Rv. 617253 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Emissione di cartella esattoriale - Termine applicabile - Quello decennale di prescrizione ex art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986 - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617253-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, qualora la pretesa erariale si fondi su di una sentenza passata in giudicato, la relativa cartella esattoriale, avendo ad oggetto un credito definitivamente accertato, va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non trovando applicazione, nell'ipotesi in questione, il termine triennale di decadenza di cui all'art. 76 del medesimo d.P.R. che concerne, invece, l'esercizio del potere di imposizione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)