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Sez. 1, Sentenza n. 7340 del 05/07/1993 (Rv. 483013 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Sentenza n. 67 del 1990 della Corte Costituzionale - Dichiarazione di illegittimità dell'art. 19 legge n. 865 del 1971 - Conseguenze - Azione giudiziaria per la determinazione dell'indennizzo - Proponibilità - Momento.
Stato
decisa il 1993-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483013-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 67 del 1990 della Corte Costituzionale) dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui non consentiva all'espropriato l'azione giudiziaria per la determinazione dell'indennizzo prima della compilazione della relazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971, la detta azione deve ritenersi proponibile, quanto meno, fin dal momento della perdita della proprietà del bene.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)