Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 20/02/1984 (Rv. 433368 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ - PROVA A CARICO DEL VETTORE - CONTENUTO - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ - PROVA A CARICO DEL VETTORE - CONTENUTO - CASO FORTUITO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nell'esecuzione del contratto di trasporto di cose, l'art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore la presunzione di responsabilità per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, che può essere superata soltanto mediante la prova, incombente sul vettore medesimo, che la perdita o l'avaria, oltre che nelle altre ipotesi previste dalla norma (natura o vizi delle cose trasportate o del loro imballaggio e fatto dal mittente o del destinatario), è derivata da caso fortuito, comprensivo della forza maggiore o del fatto del terzo, i quali sono configurabili, come eventi escludenti la responsabilità, solo quando, secondo il criterio della ordinaria diligenza rapportato alle modalità dell'evento ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile od al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la statuizione della Corte di merito che aveva ritenuto non potersi ravvisare caso fortuito, escludente la responsabilità del vettore, nel furto di un dipinto trasportato su un autofurgone, avvenuto mentre il furgone era stato lasciato incustodito dall'autista in una strada cittadina, anche se chiuso con un lucchetto, poi agevolmente forzato dal ladro).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)