diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 370 del 11/01/2005 (Rv. 578784 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Diritti dell'affittuario - Rinuncie e transazioni - Applicabilità dell'art. 23 primo e secondo comma della legge n. 203 del 1982 - Ininfluenza - Applicabilità dell'art. 58 legge 203 del 1982 - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578784-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

Alle rinunce e transazioni che hanno per oggetto i diritti dell'affittuario di fondo rustico sono applicabili i primi due commi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 anche dopo l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203 che, non essendo incompatibile con le predette disposizioni, ha solo sostituito, con il primo comma dell'art. 45, il terzo comma del citato art. 23 della legge n. 11 del 1971, senza influire sui precedenti commi. Ne deriva che, non risultando applicabile neppure l'art. 58, che commina la sanzione della nullità per violazioni delle norme inderogabili della stessa legge, ma fa salvo espressamente l'art. 45 relativo all'intervento delle associazioni di categoria, la pattuizione di rinunzie e transazioni senza la predetta assistenza ne determina l'annullabilità e non la nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)