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Sez. 1, Sentenza n. 1025 del 23/09/2005 Ud. (dep. 12/01/2006) Rv. 233276 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Errore di denominazione o computo della pena - Rimedio esperibile - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233276-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO

Il principio secondo cui non è ammissibile il ricorso per cassazione volto unicamente ad ottenere la rettifica, ai sensi dell'art. 619, secondo comma, cod. proc. pen., dell'errore di denominazione o di computo attinente alla specie o alla quantità della pena, non trova applicazione quando manchi, nel provvedimento impugnato, ogni riconoscimento, sia pure implicito, dell'elemento di calcolo di cui si invoca l'applicazione, dandosi luogo, in tal caso, ad un errore od omissione di natura concettuale, suscettibile di rimedio mediante l'esperimento del consentito mezzo di impugnazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ammissibile - con conseguente, ritenuta operatività della sopravvenuta prescrizione del reato - il ricorso con il quale era stata denunciata la mancata applicazione, in procedimento definito con rito abbreviato, della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)