Sez. 3, Sentenza n. 44621 del 08/07/2016 Cc. (dep. 24/10/2016) Rv. 269204 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Art. 6, comma ottavo, legge n. 401 del 1989 - DASPO nei confronti di recidivo, già destinatario di altro, analogo provvedimento del questore - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma ottavo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento all'art. 4 Cost., nella parte in cui non prevede che il questore debba tener conto dell'attività lavorativa svolta dall'interessato ai fini dell'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia, atteso che per tutte le prescrizioni inerenti la comparizione personale, ivi comprese quelle in esame, l'art. 6, comma secondo, della stessa legge impone di tenere conto delle esigenze di lavoro dell'obbligato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 8 CORTE COST., Legge 17/10/2014 num. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)