Sez. 3, Sentenza n. 33539 del 14/07/2016 Cc. (dep. 01/08/2016) Rv. 267720 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Art. 6, comma quinto, legge n.401 del 1989 - DASPO nei confronti di recidivo, già destinatario di altro, analogo provvedimento del questore - Contenuto obbligatorio - Necessità che egli sia autore di "condotta di gruppo" - Esclusione - Compatibilità costituzionale della norma - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO), ha contenuto obbligatorio, quanto alle prescrizioni, nei confronti del soggetto che sia già destinatario di altro, analogo, provvedimento del questore, senza che rilevi, a tal fine, la partecipazione di tale soggetto a "condotte di gruppo", previste dalla medesima disposizione di legge. (In motivazione, la Corte ha affermato la compatibilità della norma con i principi di cui agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 27, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 17/10/2014 num. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)