Sez. 3, Sentenza n. 5111 del 09/03/2006 (Rv. 587333 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Atti esecutivi precedenti la vendita o l'assegnazione - Opposizione proposta dopo la vendita - Inammissibilità - Fondamento - Art. 2929 cod. civ. - Applicabilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita - nella specie, per essere stata disposta la delega delle operazioni ad un notaio senza la preventiva audizione del debitore esecutato - proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ., secondo cui la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente, trova applicazione in tutti i casi di nullità formali anteriori alla vendita o all'assegnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2929
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)