Sez. 3, Sentenza n. 2926 del 04/04/1997 (Rv. 503489 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Art. 2929 cod. civ. in tema di effetti della nullità degli atti esecutivi precedenti l'assegnazione - Applicabilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ. secondo la quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o all'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario non trova applicazione nell'espropriazione presso terzi nella quale non ci sono atti del processo esecutivo anteriori all'assegnazione dei quali possa esser dichiarata la nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)