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Sez. 3, Sentenza n. 21439 del 11/11/2004 (Rv. 578014 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Atti esecutivi precedenti la vendita o l'assegnazione - Art. 2929 - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578014-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE

La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo la quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguarda proprio la vendita o l'assegnazione oppure quando i vizi denunziati si configurano come motivi di opposizione all'esecuzione. Essa si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che ha portato alla vendita o all'assegnazione ed opera quando vi sono atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione che devono essere dichiarati nulli. Ne consegue che l'eventuale estinzione del procedimento esecutivo e la perdita di efficacia del pignoramento possono essere fatte valere nei confronti dell'aggiudicatario, attenendo all'"an" della procedura esecutiva e non al "quomodo".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)