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Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002 (Rv. 557556 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. - Onere probatorio del creditore - Collegamento con la categoria economica di appartenenza - Rilevanza - Prova del maggior danno da inadempimento da parte del creditore - Oggetto - Elementi presuntivi - Ammissibilità - Appartenenza ad una determinata categoria economico - produttiva - Necessità - Esclusione - Veste di medio e/o occasionale risparmiatore - Configurabilità - Rilevanza - Portata - Condizioni - Limiti - Debiti di valuta - Danno da lucro cessante - Attribuzione degli interessi - Criteri - Rivalutazione ed interessi - Cumulo - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557556-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del "maggior danno" Subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta dal criterio della normalità e probabilità di utilizzazione del denaro secondo le modalità risultanti consone all'appartenenza del soggetto ad una categoria tipologicamente individuabile e significativa, sicché nulla osta a che il risultato della prova, della quale è onerato il creditore, sia conseguito, in concreto, mediante elementi presuntivi, ove il giudice del merito, nel suo apprezzamento dei fatti, li ritenga a tal fine idonei, senza che sia necessaria l'appartenenza ad una determinata categoria economico - produttiva, potendo il creditore assumere, in concreto, anche la semplice veste di medio e/o occasionale risparmiatore. Tale criterio di liquidazione del danno da ritardato pagamento trova peraltro limite, per l'obbligazione di valuta, nel divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi, non essendo pertanto consentita l'applicazione di questi ultimi sulle somme rivalutate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)