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Sez. 1, Sentenza n. 346 del 14/01/1999 (Rv. 522293 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Prova del maggior danno da inadempimento da parte del creditore - Oggetto - Elementi presuntivi - Ammissibilità - Appartenenza ad una determinata categoria economico-produttiva - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522293-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del maggior danno da inadempimento, ex art. 1224, comma secondo cod. civ., può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi, senza che sia necessaria l'appartenenza ad una determinata categoria economico - produttiva, potendo il creditore assumere, in concreto, anche la semplice veste di medio e/o occasionale risparmiatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)