Sez. 3, Sentenza n. 6906 del 12/06/1997 Ud. (dep. 14/07/1997) Rv. 208677 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Sanatoria - Opere non ultimate per provvedimenti amministrativi o giurisdizionali - Del giudice penale - Sono tali - Fondamenti.
EDILIZIA - IN GENERE
L'art. 43 legge 28 febbraio 1985 n. 47 che, al quinto comma, dispone che possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, con limitazioni per le opere necessarie alla funzionalità delle strutture realizzate, non può essere circoscritto ai soli provvedimenti di organi giurisdizionali amministrativi, ma deve essere inteso quale norma di favore per chi abbia rispettato i provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, anche del giudice penale, non ultimando per tal ragione la costruzione nei modi e tempi prescritti per beneficiare della sanatoria.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)