Sez. 3, Sentenza n. 3593 del 25/11/2008 Ud. (dep. 27/01/2009) Rv. 242738 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali - Assoggettabilità a condono - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di condono edilizio, la mancata ultimazione dell'opera nel termine di legge non è di ostacolo alla sua condonabilità, limitatamente alle strutture realizzate ed ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, ove la stessa sia l'effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali. (Nella specie è stata ritenuta la condonabilità, "ex lege" n. 326 del 2003, di intervento non ultimato entro il 31 marzo 2003 per effetto di ordinanza amministrativa di sospensione dei lavori).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 43 com. 5 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 28 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)