Sez. 2, Sentenza n. 2460 del 12/07/1968 (Rv. 334879 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - CUMULO DI DOMANDA DI VALORE DETERMINATO E DI DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO - INCOMPETENZA - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UNA LEGGE CHE ELEVA I LIMITI DELLA COMPETENZA PRETORIA - DICHIARAZIONE DELLA COMPETENZA DEL PRETORE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - CUMULO DI DOMANDA DI VALORE DETERMINATO E DI DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO - INCOMPETENZA - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UNA LEGGE CHE ELEVA I LIMITI DELLA COMPETENZA PRETORIA - DICHIARAZIONE DELLA COMPETENZA DEL PRETORE.*
Proposta dinanzi al pretore una domanda di valore determinato, assieme ad altra domanda di valore non dichiarato (nella specie, per risarcimento di danni, da liquidarsi nel corso del giudizio) quest'ultima domanda, per la presunzione di cui all'art 14 cod proc civ, si deve ritenere proposta per la somma corrispondente al limite massimo della Competenza per valore del giudice adito al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che, dovendosi operare il cumulo delle due domande, ex art 10, secondo comma, cod proc civ, il valore della causa viene ad eccedere la Competenza del pretore adito, il quale, in ipotesi del genere, correttamente dichiara la propria incompetenza. Tuttavia, se avverso tale pronunzia viene proposto regolamento di Competenza e nelle more interviene una legge (nella specie, legge 25 luglio 1966, n 571) che eleva i limiti della Competenza per valore del pretore, la Corte regolatrice deve dichiarare la Competenza del predetto giudice, in applicazione della norma sopravvenuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Legge 25/07/1966 num. 571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)