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Sez. 3, Sentenza n. 5540 del 10/09/1986 (Rv. 448056 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - SITUAZIONE SOGGETTIVA DEL CONCESSIONARIO - AZIONE DI RILASCIO NEI CONFRONTI DI UN TERZO OCCUPANTE - SPETTANZA AL CONCESSIONARIO.*
Stato
decisa il 1986-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448056-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - SITUAZIONE SOGGETTIVA DEL CONCESSIONARIO - AZIONE DI RILASCIO NEI CONFRONTI DI UN TERZO OCCUPANTE - SPETTANZA AL CONCESSIONARIO.*

L'assegnazione di terreni in forza di legge sulla riforma fondiaria (nella specie, da parte dell'ente di sviluppo agricolo - ESA-) pur non determinando l'esaurimento della funzione dell'ente di riforma, in capo al quale permane il potere di incidere, attraverso la revoca del provvedimento di assegnazione sulla posizione dell'assegnatario, il quale - nei confronti dell'ente stesso - è portatore di una situazione giuridica di interesse legittimo, tuttavia, indipendentemente dall'immissione nel possesso del bene, attribuisce al concessionario la posizione di titolare del diritto di godimento e lo pone, nei confronti dei terzi estranei al rapporto concessorio, quale portatore di un vero proprio diritto soggettivo, con la conseguente possibilità di agire per ottenere il rilascio del bene nei confronti di colui che illegittimamente permanga nel fondo. (V 4724/83, mass n 408540; (V 386/79, mass n 396481; (V 2914/72, mass n 360650).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)