Sez. 2, Sentenza n. 4677 del 29/10/1977 (Rv. 388274 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - PROVA NEI RAPPORTO VERSO I TERZI - INDIZIARIA E PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - VALUTAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE CIRCOSTANZE CARATTERIZZANTI LA FATTISPECIE COMPLESSA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - PROVA NEI RAPPORTO VERSO I TERZI - INDIZIARIA E PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - VALUTAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE CIRCOSTANZE CARATTERIZZANTI LA FATTISPECIE COMPLESSA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
La prova della simulazione si atteggia diversamente per i rapporti verso i terzi e per i rapporti interni fra le parti. Nel primo caso puo essere data tanto per mezzo di testimoni, come per via indiziaria e presuntiva, senza alcuna limitazione ed il relativo apprezzamento del giudice di merito al riguardo delle circostanze indizianti, dedotte a dimostrazione del carattere simulato di un negozio, e incensurabile in Cassazione quando il giudice del merito abbia tenuto conto di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie controversa e le abbia consapevolmente e razionalmente valutate nel loro complesso in rapporto le une con le altre, cioe in modo che dalla loro correlazione ad integrazione si possa pervenire o meno ad una valida prova presuntiva. Il giudice del merito puo esimersi dall'Obbligo della specifica valutazione complessiva solo quando ritenga insussistenti o del tutto privi di significato probatorio i singoli elementi presuntivi dedotti dalla parte. (V 2456/73; (V 2660/68).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)