Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 08/06/2004 (Rv. 573426 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO | Errore di fatto - Azione di annullamento - Onere di allegazione della parte - Errore sull'oggetto - Onere di allegazione - Elementi essenziali.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO
La parte che deduce di essere incorsa in di un errore di fatto sulla natura di un contratto e ne chiede l'annullamento deve indicare quale altro contratto intendeva concludere, mentre per l'errore sull'oggetto deve dimostrare che l'errore cade sull'identità di esso. Essa inoltre ha l'onere di dimostrare l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)