Sez. 5, Sentenza n. 12777 del 29/05/2006 (Rv. 590491 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Riscossione delle imposte - Imposte dirette ed indirette - Fallimento del contribuente - Conseguenze - Credito tributario antecedente al fallimento - Credito contestato e "sub iudice" - Principi generali.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte, dal quadro normativo costituito dall'art. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, come novellato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999 (riproduttivo dell'abrogato art. 45, comma secondo, del medesimo d.P.R.), che prevede l'ammissione al passivo fallimentare con riserva in caso di contestazioni inerenti ai tributi iscritti a ruolo, dall'art. 95, comma terzo, della legge fall., in tema di formazione dello stato passivo con riguardo ai crediti risultanti da sentenza non passata in giudicato, e dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, che disciplina il pagamento del tributo in pendenza del processo dinanzi alle commissioni tributarie, deve ritenersi che: a) l'ammissione al passivo fallimentare con riserva è indistintamente applicabile sia alle imposte dirette che a quelle indirette (nella specie l'imposta di registro); b) il ruolo e/o l'avviso di liquidazione costituiscono titolo idoneo per l'ammissione del credito d'imposta al passivo fallimentare; c) ove sorgano contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva; d) in pendenza del processo tributario la riscossione dei crediti avviene secondo le modalità stabilite dagli artt. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui, tra l'altro, dopo la sentenza d'appello, le imposte sono dovute per l'intero ammontare giudizialmente accertato; d) la curatela deve impugnare la sentenza non passata in giudicato se non intende ammettere al passivo fallimentare il relativo credito fiscale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 16 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)