Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 18/07/2016 (Rv. 640554 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. - Eccezione di prescrizione - Prova della manifestazione del danno - Onere a carico dell'eccipiente - Valutazione del giudice - Incensurabilità in sede di legittimità.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)