diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7946 del 31/03/2010 (Rv. 612561 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Decreto di liquidazione - Ricorribilità per cassazione - Termine perentorio - Decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ufficio - Presa visione - Sufficienza - Conoscenza di fatto del provvedimento - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612561-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

Nella procedura di amministrazione controllata, il termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale decorre dalla comunicazione o notificazione agli interessati, eseguita dall'ufficio competente (non essendo necessaria la notifica del provvedimento ad istanza di parte, secondo la regola generale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., derogata eccezionalmente "in subiecta materia" per la specificità degli interessi tutelati e l'esigenza di celere definizione del procedimento), cui può dirsi equipollente soltanto la comunicazione, ad opera del cancelliere e sia pur "brevi manu", per presa visione del provvedimento, mentre il "dies a quo" non può essere in nessun caso individuato in relazione alla conoscenza di fatto del provvedimento stesso desunta "aliunde".

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 28/07/1992, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)