Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 9 del 1985
Massime (2)
Massima n. 10683
- Edilizia e urbanistica
- Concessione edilizia in luogo della licenza meramente autorizzativa
- Compressione senza indennizzo dello ius aedificandi
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost. - dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, censurato in quanto, con l'introduzione della concessione edilizia, realizzerebbe una compressione non indennizzabile della facoltà del proprietario di godere del bene. L'affermazione contenuta nell'ordinanza di rimessione che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale appare infatti del tutto apodittica, non essendo suffragata da alcun riferimento ai fatti di causa.
Norme impugnate
- art. 17, lett. b) legge 28 gennaio 1977, n. 10
Parametri
Massima n. 10684
- Edilizia e urbanistica
- Concessione edilizia in luogo della licenza meramente autorizzativa
- Compressione senza indennizzo dello ius aedificandi
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, per essere stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 127 del 1983, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 49 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost., in quanto l'introduzione della concessione edilizia realizzerebbe una compressione non indennizzabile della facoltà del proprietario di godere del bene. - S. n. 127/1983.
Norme impugnate
- art. 49 legge regionale Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71
- art. 17, lett. b) legge 28 gennaio 1977, n. 10
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b. legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e art. 49, legge Regione Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71, promossi con due ordinanze emesse il 17 marzo 1980 e 23 ottobre 1981 dal pretore di Trecastagni nei procedimenti penali riuniti a carico di Finocchiaro Giuseppe ed altro e di Barbagallo Salvatore ed altri, iscritte ai nn. 139 e 271 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 191 e 198 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 17 marzo 1980 (n. 139 reg. ord. 1983) e il 23 ottobre 1981 (n. 271 del reg. ord. 1983) il pretore di Trecastagni ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dello stesso art. 17, lett. b, legge n. 10 del 1977 e dell'art. 49 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, in quanto comprimerebbero la facoltà di godimento del bene da parte del proprietario secondo la sua naturale destinazione economica, essendosi realizzato, con l'introduzione della concessione edilizia in luogo della licenza meramente autorizzativa, il trasferimento senza indennizzo dello jus aedificandi dai proprietari ai Comuni, che ne disporrebbero previo pagamento del contributo previsto dall'art. 3 della legge n. 10 del 1977.
punto 2
Considerato che nella prima delle due ordinanze l'affermazione che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale appare del tutto apodittico, non essendo suffragato da alcun riferimento ai fatti di causa;
che la relativa questione, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di delibazione e motivazione sulla rilevanza da parte del giudice a quo, va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;
che la questione sollevata con la seconda delle due ordinanze citate - al di là dell'imperfezione tecnica costituita dall'omessa denuncia della disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 10 del 1977 (che è quella che contempla la necessità della preventiva "concessione") e del riferimento, per la prima volta operato, all'art. 49 della legge regionale siciliana n. 71 del 1978 (concernente le sanzioni amministrative applicabili in conseguenza della realizzazione di opere in assenza o in difformità della concessione) - è sostanzialmente identica a quella sollevata dal medesimo giudice a quo con cinque ordinanze emesse l'11 febbraio 1980 e già dichiarata non fondata con sentenza n. 127 del 1983, sicché non essendo in questa sede prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli in precedenza esaminati dalla Corte, va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 23, secondo e terzo comma, 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, dal pretore di Trecastagni con ordinanza del 17 marzo 1980 (n. 139 del reg. ord. del 1983);
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 49 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, dal pretore di Trecastagni con ordinanza in data 23 ottobre 1981 (n. 271 del reg. ord. del 1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze