Sez. 1, Sentenza n. 49867 del 15/10/2019 Cc. (dep. 09/12/2019) Rv. 278463 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. – Colloqui visivi e telefonici - Provvedimento dell’amministrazione penitenziaria che prevede un intervallo temporale minimo e massimo tra i colloqui – Legittimità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di trattamento penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis, ord. pen., è legittimo il provvedimento della amministrazione penitenziaria che, nel disciplinare le modalità di svolgimento dei colloqui telefonici e visivi del detenuto con i familiari, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. ("nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari"), preveda un intervallo minimo e massimo di tempo (nella specie, compreso tra 21 e 30 giorni) tra un colloquio e l'altro, in quanto la previsione di un termine flessibile garantisce il rispetto, da un lato, del principio della cadenza temporale regolare e non predeterminata e, dall'altro, delle esigenze organizzative degli istituti di pena.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)