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Sez. 1, Sentenza n. 10462 del 25/11/2016 Cc. (dep. 02/03/2017) Rv. 269515 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo speciale ex art. 41 bis O.P. - Colloqui - Cadenze mensili - Interpretazione.
Stato
decisa il 2016-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269515-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di trattamento penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis, ord. pen., il diritto del detenuto di avere colloqui coi familiari "nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari" (art. 41-bis, comma 2-quater lett. b, ord. pen.) non impedisce l'accorpamento degli stessi in modo da consentirne lo svolgimento in giorni ravvicinati - l'uno alla fine del mese, l'altro all'inizio del successivo - funzionale a contenere i tempi e i costi delle trasferte dei familiari per raggiungere il luogo di detenzione del loro congiunto. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto fondate le censure del ricorrente avverso la circolare ministeriale che aveva prescritto un intervallo di tempo obbligatorio di trenta giorni tra un colloquio e l'altro).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 n. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)