Sez. 1, Sentenza n. 23945 del 26/06/2020 Cc. (dep. 13/08/2020) Rv. 279526 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Colloqui - Previsione di una distanza di circa trenta giorni l’uno dall’altro - Legittimità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, in attuazione dell'art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, preveda, per i detenuti sottoposti a tale regime, che i colloqui visivi e telefonici abbiano luogo a distanza di circa trenta giorni l'uno dall'altro, con conseguente esclusione della possibilità di accorpamento degli stessi rispettivamente alla fine del mese e all'inizio di quello successivo, atteso che detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione dal comma 2-quater, lett. b), del citato art. 41-bis in punto di concreta disciplina delle modalità di fruizione dei colloqui, contemperando il diritto del detenuto - per l'effetto degradato ad interesse legittimo - a coltivare i legami relazionali più stretti con l'esigenza organizzativa - funzionale alla tutela della sicurezza pubblica - di diluire i flussi di informazioni che, in occasione dei colloqui, nonostante i controlli, potrebbero intervenire tra il detenuto e gruppi di criminalità esterni.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. B) CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)