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Sez. L, Sentenza n. 3341 del 14/05/1983 (Rv. 428236 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PER IL RECUPERO DELLE CAPACITÀ DI GUADAGNO DA PARTE DELLO ASSICURATO - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE IN VIRTÙ DI PRONUNCIA GIUDIZIALE - POTERI DI REVOCA DELL'INPS - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428236-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PER IL RECUPERO DELLE CAPACITÀ DI GUADAGNO DA PARTE DELLO ASSICURATO - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE IN VIRTÙ DI PRONUNCIA GIUDIZIALE - POTERI DI REVOCA DELL'INPS - SUSSISTENZA.*

Il potere dell'i.N.P.S. di revocare ex nunc, ai sensi dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, la pensione d'Invalidità, unilateralmente e senza necessità di adire l'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'assicurato abbia recuperato la propria capacità di guadagno oltre i limiti pensionabili, non viene meno quando il diritto alla pensione sia stato riconosciuto in forza di sentenza passata in giudicato, atteso che quest'ultimo, sorto in relazione allo stato di fatto esistente al tempo della decisione, spiega effetti vincolanti condizionatamente al persistere del medesimo stato di fatto. (Conf 4936/79, mass n 401596).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)