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Sez. 1, Sentenza n. 2668 del 18/07/1969 (Rv. 342328 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - ARBITRATO RITUALE - DIFFERENZE - SENTENZE ARBITRALI - RISPETTIVI MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342328-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - ARBITRATO RITUALE - DIFFERENZE - SENTENZE ARBITRALI - RISPETTIVI MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

La distinzione tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale - il primo disciplinato dagli artt. 806 e segg. cod.proc.civ., ed il secondo inquadrabile negli schemi delle attivita negoziali e del mandato - va ricercata nella volonta delle parti, che, nell'arbitrato rituale, e diretta ad investire gli arbitri di una funzione giurisdizionale, al fine di ottenere una decisione destinata ad acquistare, col decreto di esecutorieta del pretore, un'efficacia sostanzialmente identica a quella della sentenza pronunciata dal giudice, mentre nell'arbitrato irrituale e diretta ad attribuire agli arbitri, in qualita di mandatari e non di giudici, il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte fra le parti in ordine ad un determinato rapporto giuridico, mediante una composizione transattiva o mediante un negozio di mero accertamento, e cioe mediante un'attivita sostitutiva di quella che sul piano contrattuale potrebbero svolgere le parti medesime, le quali S'impegnano di considerare la decisione degli arbitri come espressione della propria volonta, obbligatoria e vincolante. Dalla diversa essenza e dalla diversa funzione dei due istituti deriva che la sentenza arbitrale, pronunciata da arbitri rituali, e soggetta all'impugnazione per nullita ed a quella per revocazione, ai sensi degli artt. 827 e segg. cod.proc.civ., mentre la decisione emessa dagli arbitri irrituali, avendo natura ed efficacia di atto negoziale, e soggetta alle impugnazioni di nullita. (V. 3922-68, massima n.337440 3618-68, massima n.336881 2981-68, massima n.335800 1223-68, massima n. 332727 1043-67, massima n. 327389).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)