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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020 (Rv. 658456 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658456-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)