Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020 (Rv. 658456 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)