Sez. L, Sentenza n. 3690 del 04/05/1990 (Rv. 466990 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - PROVVEDIMENTO DI CATTURA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - PROVVEDIMENTO DI CATTURA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il provvedimento di cattura del lavoratore, disposto per fatti estranei ai doveri verso il lavoratore, non integra di per sè inadempimento di obblighi contrattuali tale da giustificare il licenziamento, ma costituisce - senza che possa distinguersi il caso in cui l'interessato si sia assoggettato alla custodia cautelare da quello in cui abbia deciso di sottrarvisi, rendendosi latitante - un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità temporanea e parziale della prestazione di lavoro, in relazione alla quale la persistenza o meno dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto o latitante deve essere valutata in conformità alla previsione di cui all'art. 3, seconda parte, della legge n. 604 del 1966. Pertanto il recesso del datore di lavoro può ritenersi oggettivamente giustificato solo quando risponda a ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa - la cui dimostrazione è Onere dello stesso datore di lavoro - dovendosi, nella valutazione della legittimità di siffatto licenziamento, tener conto della durata dell'assenza del lavoratore e della natura delle mansioni affidategli e non anche dei motivi che lo hanno indotto all'eventuale latitanza. (V 3407/85, mass n 441071; (V 1965/85, mass n 439872; (V 4849/83, mass n 429740).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)