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Sez. 1, Sentenza n. 145 del 12/01/1988 (Rv. 456773 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - MUTAMENTO DEL TITOLO - ADDEBITO AD UNO DEI CONIUGI - SOPRAVVENUTA PROCREAZIONE DI FIGLIO NATURALE - PREESISTENZA DELLA RELAZIONE ADULTERINA - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456773-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - MUTAMENTO DEL TITOLO - ADDEBITO AD UNO DEI CONIUGI - SOPRAVVENUTA PROCREAZIONE DI FIGLIO NATURALE - PREESISTENZA DELLA RELAZIONE ADULTERINA - INIDONEITÀ.*

Al fine del mutamento del titolo della separazione, da consensuale in giudiziale, con addebito ad uno dei coniugi, non è rilevante la sopravvenuta procreazione di un figlio naturale, ove ricollegabile ad una relazione adulterina già in atto e conosciuta dall'altro coniuge all'epoca della separazione consensuale, trattandosi di fatto che integra normale sviluppo di detto pregresso comportamento e non può assurgere a causa successiva ed autonoma della frattura coniugale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)