Sez. 1, Sentenza n. 145 del 12/01/1988 (Rv. 456773 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - MUTAMENTO DEL TITOLO - ADDEBITO AD UNO DEI CONIUGI - SOPRAVVENUTA PROCREAZIONE DI FIGLIO NATURALE - PREESISTENZA DELLA RELAZIONE ADULTERINA - INIDONEITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - MUTAMENTO DEL TITOLO - ADDEBITO AD UNO DEI CONIUGI - SOPRAVVENUTA PROCREAZIONE DI FIGLIO NATURALE - PREESISTENZA DELLA RELAZIONE ADULTERINA - INIDONEITÀ.*
Al fine del mutamento del titolo della separazione, da consensuale in giudiziale, con addebito ad uno dei coniugi, non è rilevante la sopravvenuta procreazione di un figlio naturale, ove ricollegabile ad una relazione adulterina già in atto e conosciuta dall'altro coniuge all'epoca della separazione consensuale, trattandosi di fatto che integra normale sviluppo di detto pregresso comportamento e non può assurgere a causa successiva ed autonoma della frattura coniugale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)