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Sez. 3, Sentenza n. 4236 del 23/03/2001 (Rv. 545112 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Rivalutazione e interessi - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545112-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

Nei debiti di valuta, una volta riconosciuti gli interessi può essere negato il maggior danno da svalutazione monetaria, che costituisce una mera eventualità, per converso nei debiti di valore è bensì possibile non riconoscere gli interessi cosiddetti compensativi se il giudice escluda un danno da ritardo, ma non può mai omettersi di esprimere il valore perduto in termini monetari attuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)