Sez. L, Sentenza n. 15661 del 12/12/2001 (Rv. 551053 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE | Rapporti in regime di cosiddetta parasubordinazione - Rilevanza di fattori produttivi diversi dalla prestazione lavorativa del contraente - Sussistenza di rischio d'impresa ai fini del compenso - Principio costituzionale della retribuzione sufficiente - Inapplicabilità.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE
Il principio costituzionale relativo al diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, oltre che sufficiente rispetto alle esigenze minime personali e familiari, è indubbiamente inapplicabile a quelle prestazioni, che - come nel rapporto di agenzia -, pur prevalentemente personali e coordinate, siano caratterizzate dalla imprenditorialità, sotto il profilo del ruolo svolto da fattori produttivi non riconducibili alla mera attività lavorativa del contraente, e della determinante influenza dei rischi tipici di impresa sul risultato economico rilevante ai fini del compenso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)