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Sez. 2, Sentenza n. 30590 del 30/12/2011 (Rv. 620732 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Contratto di progettazione di un'opera pubblica - Clausola contrattuale subordinante l'erogazione del compenso al finanziamento dell'opera - Nullità - Esclusione - Fondamento - Art. 36 Cost. - Applicabilità al lavoro autonomo - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620732-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera, è valida in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 340. Tale clausola, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale, né è invocabile il precetto di cui all'art. 36 Cost., il quale non trova applicazione al rapporto di lavoro autonomo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 05/05/1976 num. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)