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Sez. 1, Sentenza n. 1946 del 29/05/1976 (Rv. 380752 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - LIMITI - MANCANZA DELLA UDIENZA - APPELLATO CONTUMACE - APPLICABILITA DEL TERMINE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380752-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - LIMITI - MANCANZA DELLA UDIENZA - APPELLATO CONTUMACE - APPLICABILITA DEL TERMINE - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 343 cod proc civ l'appello incidentale deve essere proposto con la prima comparsa o nella prima udienza fissata per la comparizione delle parti, che ha inizio con la verifica della regolare Costituzione del rapporto processuale, e cio anche quando l'istruttore, non avendo esaurito in tale udienza gli adempimenti previsti dall'art 350 cod proc civ, ne abbia fissata un'altra per il loro compimento. L'unica ipotesi in cui e consentito proporre l'appello incidentale in un'udienza successiva si ha quando lo istruttore non abbia affatto tenuto l'udienza di comparizione, sicche la parte, anche se comparsa, non avrebbe potuto far inserire la sua dichiarazione di gravame. In ogni altro caso l'appellato, il quale non abbia proposto il proprio appello alla prima udienza, deve ritenersi irrimediabilmente decaduto dalla facolta di impugnare a sua volta la sentenza, non potendo offrire alcun rimedio in proposito l'udienza successiva. Il suddetto termine decadenziale, fissato dall'art 343, comma primo, cod proc civ, per la proposizione dell'appello incidentale deve ritenersi operante non solo nei confronti dell'appellato costituitosi nella prima udienza, ma anche riguardo a quello in tale udienza rimasto contumace; e cio, indipendentemente dalla circostanza che la contumacia sia stata (o meno) dichiarata, salva l'eventuale rimessione in termini, a sensi dell'art 294 dello stesso codice, nel concorso degli estremi a tal fine richiesti. (V 327/73, mass n 362250; (V 3618/72, mass n 361624; (V 3077/71, mass n 354401; (V 3857/69, mass n 344192; (V 1198/67, mass n 327666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)