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Sez. 1, Sentenza n. 13025 del 29/10/2019 Cc. (dep. 27/04/2020) Rv. 278818 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Esecutività del decreto in data anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2016 - Omesso avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova - Nullità del decreto deducibile con l'incidente di esecuzione – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278818-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

L'omissione dell'avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2016 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso - non determina una nullità deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione, stante l'operatività del limite della situazione esaurita, determinata dalla formazione del giudicato, e della portata della pronuncia in esame, non incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio irrogato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)