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Sez. 4 - , Sentenza n. 17659 del 14/02/2019 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 276085 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REQUISITI - AVVISI | Omesso avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova - Nullità di ordine generale non assoluta - Deducibilità nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276085-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REQUISITI - AVVISI

In tema di procedimento per decreto, l'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 1 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)