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Sez. 3, Sentenza n. 8694 del 30/10/2018 Cc. (dep. 28/02/2019) Rv. 275867 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Omesso avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova - Opposizione proposta prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2016 - Nullità di ordine generale non assoluta – Deducibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275867-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'omissione dell'avviso nel decreto penale di condanna della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, in caso di opposizione proposta prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 460 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso, determina una nullità di ordine generale non assoluta, rispetto alla quale non può porsi un problema di tardività del rilievo, perché il difensore, non avendone contezza, non poteva proporre nei termini previsti dagli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. la relativa eccezione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 1 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)