Sez. 3 - , Sentenza n. 35995 del 23/10/2020 Ud. (dep. 16/12/2020) Rv. 280775 - 01
NULLITÀ - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio – Contenuto - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova – Necessità – Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede tale avviso - Manifesta infondatezza.
NULLITÀ - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità del decreto di citazione a giudizio, che sia dato avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, non essendo tale disposizione funzionale all'esercizio del diritto di difesa o all'attuazione del principio del giusto processo né sussistendo una diversità di disciplina manifestamente irragionevole rispetto a situazioni analoghe ed, in particolare, agli altri avvisi previsti dalla medesima norma.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 1 lett. F CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)