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Sez. 2, Sentenza n. 14817 del 06/03/2003 Ud. (dep. 28/03/2003) Rv. 224966 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 316-ter e 640 bis cod. pen. - Rapporto di specialità - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224966-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Sussiste rapporto di specialità tra l'ipotesi di reato di cui all'art. 316-ter (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, introdotto dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis); ne deriva che, allorché la condotta incriminata sia consistita nella semplice attestazione di fatti non conformi al vero, integrata dall'art. 316-ter ed il profitto conseguito dall'agente non raggiunga la soglia minima di punibilità prevista dall'art. 316-ter, comma 2, la condotta contestata non ha più rilievo penale e resta sanzionata solo in via amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 lett. T, Cod. Pen. art. 640 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)