Sez. 2, Sentenza n. 14817 del 06/03/2003 Ud. (dep. 28/03/2003) Rv. 224966 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 316-ter e 640 bis cod. pen. - Rapporto di specialità - Sussistenza - Conseguenze.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Sussiste rapporto di specialità tra l'ipotesi di reato di cui all'art. 316-ter (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, introdotto dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis); ne deriva che, allorché la condotta incriminata sia consistita nella semplice attestazione di fatti non conformi al vero, integrata dall'art. 316-ter ed il profitto conseguito dall'agente non raggiunga la soglia minima di punibilità prevista dall'art. 316-ter, comma 2, la condotta contestata non ha più rilievo penale e resta sanzionata solo in via amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 lett. T, Cod. Pen. art. 640 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)