Sez. 2, Sentenza n. 23083 del 22/03/2002 Ud. (dep. 14/06/2002) Rv. 221838 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi - Mancanza di ulteriori comportamenti fraudolenti o maliziosi - Configurabilità del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316 ter cod. pen., con l'espressa salvezza dell'eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'"utilizzo" di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, respingendo un ricorso del PM, ha ritenuto che correttamente fosse stato fatto rientrare nelle previsioni dell'art. 316 ter, comma II, cod. pen.- sanzionate, in ragione dell'entità della somma indebitamente percepita, solo in via amministrativa - la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo della provincia per l'acquisto di un autoveicolo industriale, di una fattura recante l'indicazione di un prezzo maggiore di quello effettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)