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Sez. 3, Sentenza n. 12233 del 03/10/2001 (Rv. 549500 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL COSTO BASE - UBICAZIONE | Atto di perimetrazione del territorio operato dall'autorità amministrativa - Controversie inerenti alla determinazione del canone - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549500-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL COSTO BASE - UBICAZIONE

Nella controversia insorta tra il locatore ed il conduttore di un immobile adibito ad uso abitativo per la determinazione del canone, la giurisdizione del giudice ordinario non resta esclusa dalla circostanza che venga in discussione la legittimità della perimetrazione in zone del territorio comunale, deliberata dal consiglio municipale ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 392 del 1978, atteso che la natura di provvedimento amministrativo di detta deliberazione, funzionale all'integrazione autoritativa del regolamento negoziale del rapporto, sottrae al giudice medesimo la competenza a conoscere della domanda volta a conseguire, in via principale, l'annullamento dell'atto, ma non la potestà di sindacato incidentale sulla legittimità di quest'ultimo, ai fini dell'eventuale sua disapplicazione a tutela dei diritti soggettivi scaturenti dal contratto di locazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)