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Sez. 2, Sentenza n. 2227 del 21/06/1969 (Rv. 341587 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMESSA COMUNICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN CUI IL DIFENSORE AVEVA EFFETTIVAMENTE PARTECIPATO ALL'INIZIO DELLE OPERAZIONI.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341587-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMESSA COMUNICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN CUI IL DIFENSORE AVEVA EFFETTIVAMENTE PARTECIPATO ALL'INIZIO DELLE OPERAZIONI.*

L'omissione della comunicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali, prescritta dall'art. 90 disp. Att. Cod.proc.civ., non induce la nullita della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale od in qualsiasi altro modo, siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di svolgere attivita difensiva. L'accertare, poi, se siano state o meno violate siffatte garanzie, rientra nei compiti del giudice di merito, il cui giudizio e incensurabile in Cassazione, se immune da vizi logici e giuridici. (nella specie e stata ritenuta la validita della consulenza, benche la comunicazione al difensore di una delle parti fosse stata effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto e nelle mani di persona di eta inferiore agli anni 14, in considerazione del fatto che il difensore era stato effettivamente presente nel giorno in cui avevano avuto inizio le operazioni peritali). (V. 1114-68, massima n.332584 329-67, massima n.326181 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)