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Sez. 1, Sentenza n. 2089 del 23/06/1972 (Rv. 359304 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359304-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni da parte del consulente tecnico a sensi dell'art 90 disp att cod proc civ importa la nullita della consulenza soltanto quando, per effetto di tale omissione, le parti non siano state poste in grado di controllare l'attivita del consulente d'ufficio e di svolgere le loro difese tecniche. L'accertare se siano state violate siffatte garanzie rientra nei compiti del giudice di merito, il cui giudizio e incensurabile in Cassazione, se immune da vizi logici e giuridici. (Conf 2227'69, mass n 341587).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)