Sez. 2, Sentenza n. 1483 del 18/05/1971 (Rv. 351804 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'omissione della comunicazione della data e del luogo di inizio delle operazioni di consulenza tecnica, prescritta dall'art 9 disp att cod proc civ, non produce la nullita della consulenza tecnica qualora risulti che le parti, con avviso verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente poste in grado di assistere alla indagine e di svolgere la loro attivita difensiva. (Conf 2227'69, mass n 341587).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 9, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)