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Sez. 2, Sentenza n. 1483 del 18/05/1971 (Rv. 351804 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351804-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DI INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'omissione della comunicazione della data e del luogo di inizio delle operazioni di consulenza tecnica, prescritta dall'art 9 disp att cod proc civ, non produce la nullita della consulenza tecnica qualora risulti che le parti, con avviso verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente poste in grado di assistere alla indagine e di svolgere la loro attivita difensiva. (Conf 2227'69, mass n 341587).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 9, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)