Sez. 1, Sentenza n. 22658 del 29/10/2007 (Rv. 599725 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Fusione per incorporazione - Successione a titolo universale da parte della società incorporante - Interruzione del giudizio - Riassunzione - Notifica al successore a titolo universale - Necessità.
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI
Anteriormente alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, la fusione della società per incorporazione determinava l'estinzione della persona giuridica e la conseguente successione a titolo universale della società incorporante; pertanto, dichiarata tale fusione e disposta, conseguentemente, l'interruzione del processo, questo doveva essere riassunto nei confronti del successore a titolo universale, a nulla rilevando che la società incorporante avesse ceduto il ramo d'azienda pervenuto per effetto della fusione ad altra società del gruppo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)