Sez. 1, Sentenza n. 25618 del 23/10/2008 (Rv. 605471 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Disciplina anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Estinzione della società incorporata - Successione a titolo universale della società incorporante - Conseguenze nel giudizio in cui siano convenute entrambe le società - Dichiarazione dell'evento da parte del difensore dell'incorporante - Interruzione del giudizio - Esclusione - Estensione all'incorporante delle domande e delle eccezioni proposte nei confronti dell'incorporata - Condizioni - Fattispecie.
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI
Nel caso in cui l'attore abbia citato in giudizio due società, una delle quali sia stata convenuta nella qualità di soggetto che avrebbe potuto in futuro assumere la posizione di successore dell'altra in virtù di una progettata fusione per incorporazione, l'effettiva realizzazione della fusione, con la conseguente estinzione della società incorporata (ai sensi della disciplina, applicabile "ratione temporis", anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003) e con la successione a titolo universale della società incorporante, non determina l'interruzione del giudizio, qualora la relativa dichiarazione non sia stata fatta dal procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo, bensì da quello della società incorporante. La presenza in giudizio di quest'ultima, con l'assunzione rispetto al merito di una linea difensiva analoga a quella della prima, comporta inoltre l'estensione alla società incorporante delle domande e delle eccezioni proposte dall'attore nei confronti della società incorporata, anche nella qualità effettivamente acquisita a seguito della fusione, senza che risulti necessaria a tal fine la notificazione di un apposito atto, essendo tale notificazione irrilevante rispetto alla garanzia del diritto di difesa della parte che ha avuto modo di conoscere il contenuto della domanda e di prendere posizione sulla stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, ritenendo che la dichiarazione della fusione resa dal difensore della società incorporante avesse determinato l'interruzione del giudizio, ed escludendo che lo stesso fosse stato validamente riassunto dall'attore mediante la proposizione di un'istanza di revoca dell'ordinanza interruttiva e di prosecuzione del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)